Art. 20.
(Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di enti e autorità).

      1. Salvo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 14, 15 e 18 con riferimento alla COVIP, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'ISVAP, le funzioni già svolte dalle strutture soppresse ai sensi del presente capo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo quanto disposto con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse ai sensi del presente capo è assegnato ad altra amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione.
      3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari e i membri delle strutture soppresse ai sensi del presente capo, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina la corresponsione ai medesimi soggetti degli emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.